Amianto, la Corte d'Appello di Firenze condanna l'INAIL al risarcimento della vedova di un autotrasportatore
I giudici fiorentini hanno ribaltato la sentenza di primo grado riconoscendo il diritto al risarcimento. Bonanni (ONA): “ribadito un principio fondamentale a tutela delle vittime dell’amianto: anche gli autotrasportatori devono essere risarciti in quanto troppo spesso a contatto con l’asbesto”
(AGR) di Donatella Gimigliano
I giudici della Corte di Appello di Firenze hanno accolto il ricorso presentato dall’avvocato Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Pistoia che aveva respinto la richiesta di indennità all’INAIL di Susanna Vannucci, moglie dell’autotrasportatore Emilio Corbo, originario di Pistoia, deceduto nel luglio 2012 a soli 62 anni dopo atroci sofferenze per un mesotelioma da esposizione ad amianto.
Il Presidente ONA nel ricorso presentato alla sezione lavoro della Corte di Appello del capoluogo toscano ha invece sottolineato e provato che il 62enne si è ammalato di mesotelioma ed è deceduto in seguito all’esposizione all’amianto presente nei componenti dei veicoli che ha guidato in qualità di autotrasportatore/artigiano per il periodo dal 1979 al 2009. Non solo, la vittima, del tutto ignara, ha anche usato guanti in amianto per ispezionare freni e motori e per proteggersi dal calore.
Per questo la Corte di Appello ha condannato l’INAIL al pagamento in favore della vedova della rendita per i superstiti e del Fondo Vittime Amianto, l'importo degli arretrati che sarà corrisposto ammonterà a circa €240.000,00, cui si aggiungerà la rendita mensile di reversibilità di circa 1800 euro che percepirà per tutto il resto della sua vita. Inoltre è stato liquidato anche l'assegno funerario. Su tutte le somme dovranno essere corrisposti anche gli interessi legali.
“Con questa sentenza – ha dichiarato soddisfatto Bonanni – viene ribadito un principio fondamentale a tutela delle vittime dell’amianto: anche gli autotrasportatori devono essere risarciti in quanto troppo spesso a contatto con l’asbesto”.
Nella sentenza la Corte di Appello ha spiegato che “il mesotelioma è una malattia tabellata nel settore industria, come neoplasia causata dall’asbesto. Al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva”. Resta “la possibilità dell’INAIL di provare una diagnosi differenziale”, cosa che, secondo i giudici di Firenze, in questo caso è mancata.
L’ONA offre assistenza legale, sanitaria e tecnica per i lavoratori, ma anche per semplici cittadini che hanno avuto o hanno il problema dell’esposizione amianto che può essere richiesta attraverso lo sportello on-line (https://onanotiziarioamianto.it/sportello-amianto-ona-nei-territori/), o contattando il numero verde 800 034 294.
In Italia purtroppo ancora manca una mappatura e le bonifiche amianto sono in colpevole ritardo, non solo, i casi di malattie asbesto correlate sono in crescita per cui l’associazione ha ideato e realizzato una app (http://app.onanotiziarioamianto.it/) per le segnalazioni dei siti in cui ancora è presente amianto.