Assegno di divorzio
Cosa accade se una ex moglie intrattiene una nuova relazione affettiva, anche senza il presupposto della convivenza continuativa
(AGR) La Corte di Cassazione con una sentenza a dir poco rivoluzionaria (n. 28778 del 16 ottobre 2020) ha inteso accogliere il ricorso di un uomo che aveva chiesto la revoca dell’assegno di divorzio alla ex moglie, sul presupposto che quest’ultima avesse, già da tempo, una nuova relazione affettiva stabile.
La decisione della Suprema Corte è stata soprattutto imperniata sul significato di detta “stabilità”. Infatti mentre la Corte di Appello aveva riconosciuto il diritto della ex moglie a percepire il mantenimento da parte dell'ex marito, sul presupposto che la donna non avesse reddito e che non convivesse ufficialmente con il nuovo compagno (non avendo nemmeno né domicilio, nè residenza assieme ad esso), gli ermellini hanno ribaltato tale decisione ritenendo che il diritto all’assegno di divorzio possa essere revocato nel caso in cui la ex coniuge intrattenga “una relazione sentimentale con periodi più o meno lunghi di convivenza, tanto da considerare come stabile la nuova unione pur non essendoci una convivenza sancita dalla legge o dalla comune residenza. La relazione della donna pertanto avrebbe dovuto essere valutata come "stabile e datata".
Proprio come deterrente per tali scorretti comportamenti, i giudici della Suprema Corte, hanno sancito il principio che “quello della ex moglie col nuovo compagno è un rapporto pluriennale e consolidato, pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza”.
Ciò che conta quindi attualmente, è che la nuova relazione affettiva della ex moglie sia duratura nel tempo e stabile, anche se non vi sia il requisito di una convivenza continuativa.